Statuto

ASSOCIAZIONE ALFIO FALLICA E.T.S.


ART. 1 – Denominazione, Sede e Durata

È costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117 (in seguito “Codice del Terzo Settore”) e successive modifiche e integrazioni, una Associazione, senza scopo di lucro, avente la seguente denominazione: ASSOCIAZIONE ALFIO FALLICA ETS,

ART. 2 – Scopo e Oggetto Sociale

L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale, di cui all’art. 5, co. 1 del Codice del Terzo Settore, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi:

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell’art. 5 del Codice del Terzo Settore.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’Associazione intende svolgere l’oggetto sociale, attraverso le seguenti attività:

  • Erogazioni, finalizzate ad alleviare le condizioni di bisogno di soggetti meritevoli di solidarietà sociale;
  • Erogazioni effettuate a favore di altri enti del terzo settore, già esistenti, che operano direttamente nei confronti di persone meritevoli di solidarietà sociale;
  • Erogazione di borse di studio, secondo criteri di merito e di reddito, a giovani studenti, da utilizzare per proseguire negli studi o nella carriera lavorativa, finalizzate alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

L’Associazione può esercitare, a norma dell’articolo 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale.

La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell’Organo di amministrazione.

L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo Settore, attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità al dispositivo legislativo.

L’Associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell’articolo 8 del Codice del Terzo Settore.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell’Associazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 3 – Ammissione e Numero degli Associati

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all’Associazione persone fisiche ed enti che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell’Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all’Organo di Amministrazione una domanda di adesione che dovrà contenere:

  • l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica, anche certificata, ove disponibile;
  • la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L’Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura dell’Organo di Amministrazione, nel libro degli associati.

L’Organo di amministrazione può non accogliere la domanda di adesione e deve, entro sessanta (60) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall’Organo di amministrazione, chi l’ha proposta può entro sessanta (60) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’Art. 4.

ART. 4 – Perdita della Qualifica di Associato

Gli associati cessano di appartenere all’Associazione per:

  1. dimissioni volontarie presentate all’Organo di amministrazione per iscritto;
  2. mancato versamento della quota associativa e senza necessità di alcuna deliberazione da parte dell’organo di amministrazione;
  3. morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica);
  4. esclusione deliberata dall’Assemblea per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo statuto.

L’associato che intende recedere dall’Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all’Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all’associato. La dichiarazione di recesso ha effetto dalla data di deliberazione dell’Organo di amministrazione.

I diritti di partecipazione all’Associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

L’associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, o che arreca danni materiali o morali di una certa gravità all’Associazione, può essere escluso dall’Associazione mediante deliberazione dell’Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

ART. 5 – Diritti e Obblighi degli Associati

Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.

Gli associati hanno il diritto di:

  1. partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
  2. godere del pieno elettorato attivo e passivo;
  3. essere informati sulle attività dell’Associazione e controllarne l’andamento;
  4. recedere dall’appartenenza all’Associazione
  5. esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

Gli associati hanno il dovere di:

  1. rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno;
  2. rispettare le delibere degli organi sociali;
  3. partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell’Associazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;
  4. versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti e approvati dall’Assemblea;
  5. non arrecare danni morali o materiali all’Associazione.
ART. 6 – Volontari

L’Associazione, nello svolgimento della sua attività, può avvalersi dell’attività di volontariato dei propri associati, delle persone aderenti agli enti associati e di volontari.

Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.

Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall’Associazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal Codice del Terzo Settore.

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L’Associazione, ove si avvali dell’attività di volontariato, deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’articolo 18 del Codice del Terzo Settore.

L’Associazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

ART.7 – Organi

Sono organi dell’Associazione:

  • Assemblea degli associati
  • Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo)
  • Presidente
  • Organo di controllo (eventuale – nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’articolo 30 del Codice del Terzo Settore).
  • Organo di Revisione (eventuale – nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’articolo 31 del Codice del Terzo Settore).

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell’Organo di Controllo e dell’Organo di Revisione in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.

Le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

ART.8 – Assemblea

L’assemblea è composta dagli associati ed è l’organo sovrano.

È presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Presidente dell’Assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri.

Deve essere convocata almeno una volta all’anno dal Presidente per l’approvazione del bilancio e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.

È convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l’adunanza, contenente la data della riunione, l’orario, il luogo, l’ordine del giorno e l’eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse ventiquattro (24) ore dalla prima convocazione.

Tale comunicazione, può essere inviata all’indirizzo di posta elettronica, risultante dal libro degli associati, o condivisa attraverso altri mezzi di comunicazione digitali, purché sia possibile verificare la ricezione della convocazione da parte dell’associato.

L’Assemblea si considera valida anche se tenuta con mezzi informatici, via call o video call, purché lo strumento indicato permetta la piena individuazione e partecipazione dei soggetti invitati.

L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando l’Organo Amministrativo lo ritenga necessario.

I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti le delibere sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, sull’esclusione degli associati e nell’ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.

Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa.

Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione.

Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati se l’Associazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati se l’Associazione ha un numero di associati superiore a cinquecento.

Delle riunioni dell’Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante, e conservato presso la sede dell’Associazione.

L’assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l’eventuale trasformazione, fusione, scissione o scioglimento dell’Associazione. Ordinaria in tutti gli altri casi. Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L’Assemblea delibera a maggioranza dei voti presenti. L’Assemblea straordinaria delibera la modifica dello statuto dell’Associazione con la presenza di almeno due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione l’assemblea è valida con la presenza di almeno un terzo degli associati e delibera con il voto favorevole dei due terzi dei presenti. L’assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

L’assemblea ha i seguenti compiti:

  1. nomina e revoca dei componenti degli organi sociali;
  2. nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  3. approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;
  4. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
  5. delibera sull’esclusione degli associati;
  6. delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
  7. approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  8. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione;
  9. delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto.
ART. 9 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea ed è composto da un numero dispari di membri deciso dall’Assemblea tra un minimo di cinque ed un massimo di sette.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate e tra le persone fisiche indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Si applica l’articolo 2382 del codice civile.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo scade in coincidenza con l’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio d’esercizio relativo al terzo esercizio di durata della carica.

Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall’articolo 26 del Codice del Terzo Settore. Il Consiglio Direttivo governa l’Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte all’anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.

In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

La convocazione, può essere inviata via e-mail, PEC o attraverso altri mezzi di comunicazione digitali, purché sia possibile verificare la ricezione della convocazione da parte del destinatario, con un preavviso di almeno otto (8) giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.

Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all’elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

  1. elegge, al suo interno, il Presidente e il Vicepresidente;
  2. amministra l’Associazione;
  3. predispone il bilancio d’esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all’approvazione dell’assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
  4. realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l’attività e autorizzandone la spesa;
  5. cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
  6. decide sull’avvio o l’interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
  7. accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
  8.  documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio;
  9. è responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalia normativa vigente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 10 – Presidente – Vicepresidente

Il Presidente dell’Associazione, che è anche Presidente dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, è eletto da quest’ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.

Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti di terzi e in giudizio.

Convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea (almeno una volta all’anno) e del Consiglio Direttivo (almeno due volte all’anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità).

Svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all’attività compiuta.

Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera del Consiglio Direttivo nella seduta successiva e comunque entro trenta (30) giorni.

Il Presidente propone al Consiglio direttivo la nomina del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell’impedimento del Presidente.

ART. 11 – Organo di controllo

L’assemblea provvede alla nomina di un Organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all’articolo 30 del Codice del Terzo Settore. Può essere monocratico o, in alternativa, costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell’Organo di controllo si applica l’articolo 2399 del codice civile. I componenti dell’Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l’assemblea assegnasse all’Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

ART. 12 – Organo di Revisione

L’Organo di Revisione legale dei conti è nominato solo nei casi previsti dall’articolo 31 del Codice del Terzo Settore.

È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell’apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall’Assemblea all’Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

ART.13 – Risorse

L’Associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni, proventi ed entrate relative alle attività di interesse generale, alle attività diverse e alle attività di raccolta fondi ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 del Codice del Terzo Settore.

L’Associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dall’Organo Amministrativo e intestato all’Associazione.

ART. 14 – Bilancio di Esercizio

L’esercizio sociale ha inizio il giorno 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal Codice del Terzo Settore.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall’assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Dopo l’approvazione in Assemblea, il Consiglio Direttivo procede agli adempimenti di deposito previsti dal Codice del Terzo Settore

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all’articolo 6 del Codice del Terzo Settore, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un’annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 15 – Bilancio Sociale

Al verificarsi delle condizioni previste dall’articolo 14 del Codice del Terzo Settore, l’Associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari consequenziali.

ART. 16 – Libri Sociali Obbligatori

L’Associazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del Codice del Terzo Settore.

ART. 17 – Rapporti di Lavoro

L’Associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti degli articoli 16, 17 e 33 del Codice del Terzo Settore.

ART. 18 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento dell’Associazione, così come previsto dall’articolo 9 del Codice del Terzo Settore, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio Regionale del Registro unico nazionale del terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore che abbiano le medesime finalità dell’Associazione. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole previsto ai sensi del precedente ART. 8.

L’assemblea che delibera lo scioglimento dell’Associazione nomina uno o più liquidatori.

ART. 19 – Statuto

L’Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.

L’assemblea può deliberare l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 20 – Disposizioni Finali

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e integrazioni e, in quanto compatibile, dal Codice civile.