Statuto

Indice


ART. 1 – DENOMINAZIONE

E’ costituita un’associazione non lucrativa con la denominazione “ALFIO FALLICA” la quale, in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, utilizza la locuzione “Organizzazione non lucrativa di utilità sociale”.

ART. 2 – SCOPO SOCIALE

Scopo dell’associazione che opera senza fini di lucro per l’esclusivo perseguimento di finalità caritatevoli e di beneficenza, è quella di individuare e selezionare, soggetti meritevoli di solidarietà sociale, attraverso le seguenti attività:

– Erogazione di borse di studio, secondo criteri di merito e di reddito, a giovani studenti,  da utilizzare per

  proseguire negli studi o nella carriera lavorativa.

– Erogazioni, finalizzate ad alleviare le condizioni di bisogno di soggetti meritevoli di solidarietà sociale,

– Erogazioni effettuate a favore di ONLUS, o associazioni di beneficenza, già esistenti, che operano

  direttamente nei confronti di persone meritevoli di solidarietà sociale.

In particolare l’associazione si propone lo svolgimento di attività nei seguenti settori:

a) Istruzione e formazione;

b) Solidarietà sociale;

c) Beneficenza.

ART. 3 – ATTIVITA’ ISTITUZIONALI

Per il raggiungimento delle finalità di cui all’art. 2, l’Associazione che si avvale in modo determinante prevalente delle prestazioni volontarie e gratuite dei propri aderenti:

a) Tutela, rappresenta e difende la piena attuazione dei diritti umani, civili ed economici dei soggetti di cui all’art.2, presso organi, commissioni, comitati, consulte degli Enti Locali, delle Regioni, dello Stato e delle altre istituzioni;

b) Assume nel loro interesse ogni iniziativa presso gli organi competenti dello Stato e delle Regioni per l’emanazione di leggi e di atti amministrativi;

c) Collabora con istituti scolastici, istituzioni e/o organismi locali, regionali, statali, nel campo dell’istruzione dell’educazione scolastica per assicurare l’inserimento, la formazione professionale, l’avviamento al lavoro e la piena integrazione sociale e l’autonomia dei soggetti di cui all’art. 2 e promuovere ogni altra iniziativa;

d) Collabora con enti o associazioni di beneficenza già esistenti, che operano direttamente nei confronti delle persone meritevoli di solidarietà sociale;

e) Esplica attività promozionali attraverso centri di cultura, ricreativi, sportivi e di educazione, nonché ogni altra iniziativa sempre per i soggetti di cui all’art. 2;

E’ fatto divieto all’associazione di svolgere attività diverse di quelle di cui ai commi precedenti, ad eccezione di quelle direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.lgs. 4/12/1997, n. 460, e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 4 – SEDE

L’Associazione ha sede in Paternò (CT).

L’organo amministrativo ha facoltà di istituire sedi secondarie e di sopprimerle.

ART. 5 – DURATA

La durata dell’Associazione è stabilita a tempo indeterminato.

ART. 6 – PRINCIPI GENERALI

L‘Associazione ha una struttura democratica e attua una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, con l’esclusione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati maggiori di età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, nonché per la nomina degli organi sociali.

Principio fondamentale dell’Associazione è la gratuità delle prestazioni degli aderenti, volontari e di coloro che rivestono cariche associative.

ART.7 – PATRIMONIO

Il patrimonio sociale dell’Associazione è costituito:

a) Dal complesso dei beni mobili ed immobili da essa posseduti sotto qualsiasi titolo;

b) Dai lasciti e dalle donazioni.

Il patrimonio è amministrato dal Consiglio Direttivo.

ART.8 – ENTRATE

Le entrate di cui l’Associazione dispone sono:

a) Contributi degli aderenti;

b) Contributi dei privati, anche effettuati attraverso la destinazione del 5 x mille IRPEF;

c) Contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

d) Contributi di organizzazioni internazionali;

e) Donazioni e lasciti testamentari;

f) Rimborsi derivanti da convenzioni;

g) Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

L’anno finanziario comincia il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Gli utili ed avanzi di gestione delle attività di carattere economico vengono destinati alla realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione , salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L’Associazione potrà organizzare raccolta di fondi e finanziamenti sia direttamente, sia attraverso altri enti pubblici e privati, con qualsiasi strumento e/o mezzo, per la realizzazione ed il sostegno delle proprie iniziative.

ART. 9 – ORGANI

Sono organi dell’Associazione, l’Assemblea degli Associati, il Consiglio Direttivo ed il Presidente.

ART. 10 – ASSOCIATI

I soci si dividono nelle seguenti categorie:

a) Fondatori (coloro che hanno fondato l’Associazione sottoscrivendo l’atto costitutivo);

b) Volontari (coloro che, condividendo le finalità dell’Associazione operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali e sottoscrivano le quote associative);

c) Onorari (quelle persone, alle quali l’Associazione deve particolare riconoscenza; vengono nominati dall’Assemblea Ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri soci).

Chiunque abbia interesse ad associarsi può presentare domanda in carta libera dichiarando, sotto la propria personale responsabilità, di aver preso visione delle norme del presente statuto, che regola la vita ed il funzionamento dell’Associazione e di possedere i requisiti di cui all’art. 10 dello statuto.

Criteri e requisiti di ammissione:

Sull’ammissibilità decide il Consiglio Direttivo che può legittimamente non accogliere la domanda qualora, l’ingresso dell’istante possa arrecare nocumento al normale ed ordinato svolgimento dell’attività dell’Associazione, e qualora l’istante non abbia i sotto indicati requisiti:

1) Non essere stato sottoposto a sentenza penale di condanna e/o non essere condannato a pena detentiva e/o avere procedimenti penali in corso;

2) Possedere i requisiti di moralità;

3) Di essere interessato al raggiungimento dei fini istituzionali che l’associazione si propone anche mediante, ove lo si desidera, la prestazione in modo personale, gratuito e spontaneo della propria attività.

La perdita della qualità di socio volontario si verifica:

a) Per dimissioni dal giorno di accoglimento delle stesse;

b) Per decesso;

c) Per esclusione.

Criteri e cause di esclusione:

Il socio può essere escluso:

1) Nel caso di perdita dei requisiti di ammissione;

2) Nell’ipotesi di comportamento sanzionabile penalmente, che arreca danno al normale ed ordinato svolgimento dell’attività associativa;

3) In tutti i casi previsti dalla legge.

La quota associativa, che non può essere mai rivalutata, è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

Diritti ed obblighi degli associati:

DIRITTI

a) Partecipare in via generale all’attività associativa secondo i principi dello Statuto;

b) Godere dei benefici dell’organizzazione della associazione;

c) Partecipare alle assemblee;

d) Richiedere motivatamente la comunicazione dell’assemblea in forma scritta a firma di un decimo dei soci;

e) Impugnare le deliberazioni dell’assemblea contrarie alla legge;

f) Recedere dal rapporto associativo.

OBBLIGHI

a) Versare il contributo associativo;

b) Non porre in essere atti e fatti che possano danneggiare l’Associazione che siano contrari alla legge e allo statuto;

c) Comunicare tempestivamente la perdita dei requisiti di ammissione;

d) Comunicare tempestivamente la perdita dell’interesse al raggiungimento dei fini istituzionali che l’associazione si propone.

ART. 11 – ASSEMBLEA

L’Assemblea rappresenta l’universalità degli associati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti gli associati. L’assemblea si riunisce in via ordinaria due volte l’anno: entro il ventotto febbraio per l’approvazione del bilancio di previsione ed entro il trenta aprile di ciascun anno per l’approvazione del bilancio consuntivo costituito da un rendiconto economico e finanziario. Essa è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli associati e delibera validamente con il voto di almeno la metà più uno dei presenti. Qualora non si raggiunga il quorum di cui sopra, in seconda convocazione l’assemblea è validamente costituita con la presenza di un terzo degli associati e delibera a maggioranza dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quella che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

Per modificare l’atto costitutivo e lo statuto occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Sono di competenza dell’assemblea:

a) nomina e revoca dei componenti il consiglio direttivo ed il suo presidente;

b) determinazione della quota associativa annuale;

c) rimborsi spese (ammontare e condizioni).

L’assemblea straordinaria si riunisce ogni qualvolta ne sia fatta richiesta da almeno due terzi degli associati ed ogni qualvolta il consiglio direttivo lo ritenga opportuno.

Gli avvisi di convocazione devono essere inviati a mezzo raccomandata o a mezzo posta elettronica, almeno otto giorni prima di quello fissato per l’adunanza unitamente all’ordine del giorno.

Hanno diritto di voto tutti gli associati maggiori di età.

ART. 12 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si compone di sette membri, compreso il Presidente nominato dall’Organo Direttivo. I componenti il consiglio durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono essere revocati dall’assemblea in caso di gravi responsabilità o inadempienze che possono provocare nocumento al normale svolgimento dell’attività dell’associazione o danni patrimoniali alla stessa. Il Consiglio Direttivo è convocato ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno e delibera a maggioranza assoluta dei voti. Nell’ambito dei suoi componenti, il consiglio elegge il Vice Presidente un Segretario, un Tesoriere, e un Organo di Controllo dell’Amministrazione. Il Consiglio Direttivo esegue le delibere dell’Assemblea, Amministra il patrimonio sociale, delibera sugli atti di ordinaria amministrazione, redige i bilanci previsionali, consuntivi e le relative relazioni, e’ obbligato a redigere e approvare il rendiconto economico finanziario secondo le disposizioni statutarie da presentare all’assemblea entro il 30 aprile di ogni anno per la definitiva approvazione, convoca l’assemblea sia ordinaria che straordinaria, delibera sulle istanze di associazione ed in generale ha il compito di porre in essere tutti gli atti e le misure idonee al raggiungimento dei fini istituzionali e il dovere di osservare le norme del presente statuto.

Può deliberare l’assunzione di lavoratori dipendenti o di avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l’attività da esse svolta ai sensi dell’art. 3 comma 4 Legge 266/91.

ART.13 – IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale, negoziale e giudiziaria dell’associazione e ne cura la gestione economica. Presiede il Consiglio Direttivo; propone la nomina del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere; vigila affinché siano osservate le norme dello Statuto, adotta, in caso di urgenza e con riserva di ratifica da parte del Consiglio Direttivo, tutti i provvedimenti di competenza di detto organo.

In caso di assenza o impedimento il Presidente e’ sostituito dal Vice Presidente.

In caso di sopravvenuta incapacità o di vacanza comunque determinata l’assemblea provvede alla sua sostituzione.

ART. 14 – SCIOGLIMENTO

Oltre che in tutti i casi previsti dalla legge, lo scioglimento può essere deliberato dall’assemblea degli associati che delibera con la maggioranza dei tre quarti di tutti gli associati. Il Consiglio Direttivo e’ tenuto a convocare l’assemblea per lo scioglimento entro sei mesi dalla richiesta scritta avanzata a firma di almeno metà degli associati.

In caso di scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio che residua dopo l’esaurimento della liquidazione è devoluto ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

Durante la vita dell’associazione e’ fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Per gli effetti di cui al precedente comma si considerano, in ogni caso, distribuzione indiretta di utili o avanzi di gestione:

a – Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi agli associati, agli organi amministrativi, a coloro che per qualsiasi titolo operino per l’organizzazione o ne facciano parte, ai parenti entro il terzo grado o agli affini entro il secondo dei predetti soggetti, effettuate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità;

b – l’acquisto di beni o servizi per corrispettivi siano superiori al loro normale valore;

c – la corresponsione agli organi amministrativi di compensi per la carica ricoperta;

d – la corresponsione agli aderenti di compensi per le prestazioni fornite;

e – la corresponsione, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti, superiori di 4 punti al Tasso Ufficiale di Sconto;

f – La corresponsioni ai lavoratori dipendenti di salari e stipendi superiori a quelli previsti dai C.C.N.L. per le medesime qualifiche.

ART. 15

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle norme del codice civile e delle altre leggi in materia.